Ordinanza 252/2003 (ECLI:IT:COST:2003:252)
Massima numero 27999
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un parlamentare nel corso di interviste a organi di stampa - Giudizio civile per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di roma, prima sezione civile - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Esistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati adottata dall'Assemblea il 29 settembre 1998 la quale, con riferimento al procedimento civile per risarcimento danni instaurato a seguito di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da un deputato nel corso di interviste a diversi organi di stampa e a emittenti televisive, ha ritenuto l'insindacabilità delle dichiarazioni stesse a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Deve, infatti, riconoscersi – in sede di preliminare delibazione – la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della ammissibilità: sotto il profilo soggettivo, essendo da una parte la ricorrente Corte d'appello e dall'altra la Camera dei deputati , legittimate al conflitto, quali organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; sotto il profilo oggettivo, dal momento che viene lamentata la lesione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza dell'adozione da parte dell'Assemblea legislativa di una deliberazione che ha affermato in modo ritenuto arbitrario l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente.

- Per la legittimazione di organo giurisdizionale, v. riferimento alle ordinanze n. 194/2003 e n. 379/2002; per la legittimazione della Camera dei deputati, v. ordinanza citata n. 210/2003.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  29/09/1998  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3