Sentenza 253/2003 (ECLI:IT:COST:2003:253)
Massima numero 27860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  02/07/2003;  Decisione del  02/07/2003
Deposito del 18/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27861


Titolo
Misure di sicurezza - Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario - Proscioglimento di imputati infermi di mente incapaci totali (per delitti comportanti una pena edittale superiore nel massimo a due anni) - Ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Rigido automatismo della misura disposta dal giudice - Esclusione della possibilità di disporre una diversa misura di sicurezza (quale la libertà vigilata) idonea ad assicurare adeguate cure e il controllo della pericolosità sociale dell’infermo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 222 del codice penale nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Così come per il minore, infatti, anche per l’infermo di mente l’automatismo di una misura segregante e “totale”, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione. In un ordinamento ispirato al principio personalista, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si giustificano solo in quanto rispondano contemporaneamente a due diverse, ma collegate e non scindibili, finalità: la cura e la tutela dell’infermo ed il contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell’infermo “pericoloso”), e non all’altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 222  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte