Sentenza 253/2003 (ECLI:IT:COST:2003:253)
Massima numero 27861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
02/07/2003; Decisione del
02/07/2003
Deposito del 18/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27860
Titolo
Misure di sicurezza - Assegnazione a una casa di cura e custodia - Applicabilità della misura agli infermi per vizio parziale di mente, condannati a pena diminuita, e non anche agli imputati prosciolti per totale incapacità psichica - Non fondatezza della questione.
Misure di sicurezza - Assegnazione a una casa di cura e custodia - Applicabilità della misura agli infermi per vizio parziale di mente, condannati a pena diminuita, e non anche agli imputati prosciolti per totale incapacità psichica - Non fondatezza della questione.
Testo
L’art. 219 del codice penale – censurato nella parte in cui, nel prevedere che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia (primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla le stesse possibilità nei confronti del soggetto prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario – costituisce, nello schema della questione proposta dal remittente, piuttosto un 'tertium comparationis' che non una norma sulla quale si richiede un intervento additivo. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
L’art. 219 del codice penale – censurato nella parte in cui, nel prevedere che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia (primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla le stesse possibilità nei confronti del soggetto prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario – costituisce, nello schema della questione proposta dal remittente, piuttosto un 'tertium comparationis' che non una norma sulla quale si richiede un intervento additivo. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 219
co. 1
codice penale
n.
art. 219
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte