Ordinanza 254/2003 (ECLI:IT:COST:2003:254)
Massima numero 28000
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
02/07/2003; Decisione del
02/07/2003
Deposito del 18/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare, a seguito di sue dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rilasciate nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dalla corte d’appello di napoli, prima sezione civile - Riproposizione di conflitto già dichiarato improcedibile per tardivo deposito degli atti - Inammissibilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare, a seguito di sue dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rilasciate nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dalla corte d’appello di napoli, prima sezione civile - Riproposizione di conflitto già dichiarato improcedibile per tardivo deposito degli atti - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Napoli, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità adottata da quest'ultima il 21 luglio 1998, con riferimento alle dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un parlamentare che hanno dato luogo a un giudizio civile per risarcimento del danno. Va ribadito, infatti, che non è consentita la riproposizione di un conflitto – come nel caso di specie – su cui sia intervenuta una pronuncia di improcedibilità della Corte costituzionale per tardivo deposito degli atti; ciò per l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi, non rimessi alle parti confliggenti.
- In tema di riproposizione del conflitto, si fa riferimento alla sentenza n. 116/2003 e alle ordinanze n. 153, n. 188, n. 189 e n. 214/2003.
- Per l'ammissibilità del primo ricorso e la conseguente decisione di improcedibilità, v. ordinanza n. 469/2000 e sentenza n. 247/2001.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Napoli, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità adottata da quest'ultima il 21 luglio 1998, con riferimento alle dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un parlamentare che hanno dato luogo a un giudizio civile per risarcimento del danno. Va ribadito, infatti, che non è consentita la riproposizione di un conflitto – come nel caso di specie – su cui sia intervenuta una pronuncia di improcedibilità della Corte costituzionale per tardivo deposito degli atti; ciò per l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi, non rimessi alle parti confliggenti.
- In tema di riproposizione del conflitto, si fa riferimento alla sentenza n. 116/2003 e alle ordinanze n. 153, n. 188, n. 189 e n. 214/2003.
- Per l'ammissibilità del primo ricorso e la conseguente decisione di improcedibilità, v. ordinanza n. 469/2000 e sentenza n. 247/2001.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
21/07/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte