Ordinanza 255/2003 (ECLI:IT:COST:2003:255)
Massima numero 27824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  02/07/2003;  Decisione del  02/07/2003
Deposito del 18/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Autorizzazione a disporre la comparizione delle persone sottoposte a giudizio (ovvero sottoscrizione della citazione a giudizio) - Esclusione della relativa richiesta da parte di soggetto diverso da quello chiamato a testimoniare - Difetto assoluto di motivazione della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non è previsto che a richiedere l'autorizzazione a disporre la comparizione delle persone sottoposte a giudizio avanti il giudice di pace sia soggetto diverso da quello chiamato a testimoniare, e nella parte in cui non è previsto che a sottoscrivere la citazione a giudizio sia ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello chiamato a testimoniare. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.

- V. ordinanze, citate, n. 231/2003 e n. 461/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 11  co. 2

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte