Ordinanza 256/2003 (ECLI:IT:COST:2003:256)
Massima numero 27825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
02/07/2003; Decisione del
02/07/2003
Deposito del 18/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Facoltà del difensore di interloquire su tale richiesta e controdedurre sull’evidenza della prova - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e del contraddittorio tra le parti - Assenza di profili diversi da quelli già valutati con altre pronunce - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Facoltà del difensore di interloquire su tale richiesta e controdedurre sull’evidenza della prova - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e del contraddittorio tra le parti - Assenza di profili diversi da quelli già valutati con altre pronunce - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti, la Corte costituzionale ha già rilevato, in precedenti pronunce, che alla persona sottoposta alle indagini è assicurata la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, aggiungendo, infine, che le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo rendono non evocabili i principi del pieno contraddittorio e della parità delle parti.
- Per le pronunce, cui si fa riferimento, v. le ordinanze di manifesta infondatezza n. 127/2003 e n. 371/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti, la Corte costituzionale ha già rilevato, in precedenti pronunce, che alla persona sottoposta alle indagini è assicurata la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, aggiungendo, infine, che le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo rendono non evocabili i principi del pieno contraddittorio e della parità delle parti.
- Per le pronunce, cui si fa riferimento, v. le ordinanze di manifesta infondatezza n. 127/2003 e n. 371/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 455
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 4
Altri parametri e norme interposte