Ordinanza 257/2003 (ECLI:IT:COST:2003:257)
Massima numero 27826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  02/07/2003;  Decisione del  02/07/2003
Deposito del 18/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Mancata possibilità per la difesa di intervenire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero di decreto penale di condanna - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e del contraddittorio tra le parti - Assenza di profili diversi o ulteriori, rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 459 del codice di procedura penale in quanto non consente alla difesa dell'imputato di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di condanna. Infatti, in precedenti decisioni, la Corte costituzionale ha ribadito che nel procedimento monitorio l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine si trasferisce sulla fase processuale, conseguente all'esercizio dell'opposizione, costituendo il decreto penale soltanto «una decisione preliminare», in relazione alla quale l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che segue all'opposizione. Inoltre, l'art. 111 della Costituzione, non impone affatto che il contraddittorio debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso e non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi.



- Per le pronunce cui si fa riferimento, v. le ordinanze di manifesta infondatezza n. 8/2003 e n. 132/2003.



- Sulla peculiare configurazione e sulla funzione del procedimento per decreto in relazione al diritto di difesa e al principio del giusto processo v. ordinanze, citate, n. 8/2003 e n. 132/2003.



- Sulla possibilità di regolare in modo differenziato l'esercizio del diritto di difesa per adattarlo alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti v. ordinanza, citata, n. 203/2002 (in materia di giudizio immediato).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 459  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte