Ordinanza 258/2003 (ECLI:IT:COST:2003:258)
Massima numero 27828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
02/07/2003; Decisione del
02/07/2003
Deposito del 18/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27829
Titolo
Processo penale - Testimonianza indiretta - Divieto di rendere dichiarazioni 'de relato' per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza e di ragionevolezza e di parità delle parti nel processo e con il diritto di difesa - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Testimonianza indiretta - Divieto di rendere dichiarazioni 'de relato' per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza e di ragionevolezza e di parità delle parti nel processo e con il diritto di difesa - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’ art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce.
- V, in particolare, ordinanza n. 293/2002 nonché sentenza n. 32/2002 e ordinanza n. 292/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’ art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce.
- V, in particolare, ordinanza n. 293/2002 nonché sentenza n. 32/2002 e ordinanza n. 292/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 195
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte