Ordinanza 258/2003 (ECLI:IT:COST:2003:258)
Massima numero 27829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
02/07/2003; Decisione del
02/07/2003
Deposito del 18/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27828
Titolo
Processo penale - Testimonianza - Contestazioni nell’esame testimoniale - Utilizzazione al solo fine di valutare la credibilità del teste - Asserito contrasto con i principî sulla funzione del giudice e sulla legge penale sostanziale, oltreché con i principî sui diritti inviolabili e di ragionevolezza - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Testimonianza - Contestazioni nell’esame testimoniale - Utilizzazione al solo fine di valutare la credibilità del teste - Asserito contrasto con i principî sulla funzione del giudice e sulla legge penale sostanziale, oltreché con i principî sui diritti inviolabili e di ragionevolezza - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’art. 500 cod. proc. pen. nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce.
- V., citata, ordinanza di manifesta infondatezza (con riferimento all’art. 500, commi 2 e 7, cod. proc. pen.) n. 36/2002.
- Per ulteriori analoghe questioni aventi ad oggetto le norme impugnate è fatto rinvio alle ordinanze di manifesta infondatezza n. 489/2002 e n. 325/2002 nonché alle ordinanze n. 473/2002, n. 431/2002 e n. 365/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’art. 500 cod. proc. pen. nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce.
- V., citata, ordinanza di manifesta infondatezza (con riferimento all’art. 500, commi 2 e 7, cod. proc. pen.) n. 36/2002.
- Per ulteriori analoghe questioni aventi ad oggetto le norme impugnate è fatto rinvio alle ordinanze di manifesta infondatezza n. 489/2002 e n. 325/2002 nonché alle ordinanze n. 473/2002, n. 431/2002 e n. 365/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 500
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte