Ordinanza 259/2003 (ECLI:IT:COST:2003:259)
Massima numero 27830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/07/2003; Decisione del
02/07/2003
Deposito del 18/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzione - Giudizi di opposizione - Competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione e non del luogo di residenza dell’opponente - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e di imparziale amministrazione e con il diritto di difesa - Assenza di nuovi profili rispetto a quelli già valutati con precedenti decisioni - Manifesta infondatezza della questione.
Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzione - Giudizi di opposizione - Competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione e non del luogo di residenza dell’opponente - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e di imparziale amministrazione e con il diritto di difesa - Assenza di nuovi profili rispetto a quelli già valutati con precedenti decisioni - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale , sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui, nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni e verbali di contestazione, obbliga l'opponente ad adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato manifestamente infondate identiche questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri evocati; ed, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l'odierna questione dev'essere decisa nello stesso modo.
- V, ordinanze, citate, n. 459/2002, n. 75/2003 e n. 193/2003.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale , sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui, nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni e verbali di contestazione, obbliga l'opponente ad adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato manifestamente infondate identiche questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri evocati; ed, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l'odierna questione dev'essere decisa nello stesso modo.
- V, ordinanze, citate, n. 459/2002, n. 75/2003 e n. 193/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte