Sentenza 262/2003 (ECLI:IT:COST:2003:262)
Massima numero 27836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  03/07/2003;  Decisione del  03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Consiglio superiore della magistratura - Sezione disciplinare - Composizione - Numero dei componenti supplenti inferiore a quello dei componenti titolari - Conseguente impossibilità di costituire un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle sezioni unite della cassazione - Necessaria elezione, da parte del consiglio superiore della magistratura, di ulteriori membri supplenti della sezione disciplinare - Mancata previsione - Contrasto con il principio della imparzialità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare. Le norme denunciate violano, infatti i parametri costituzionali sull'imparzialità della giurisdizione, poiché, prevedendo un numero di componenti insufficiente a sostituire un numero più elevato di componenti incompatibili, non impediscono, nelle ipotesi di annullamento con rinvio di una decisione della Sezione disciplinare da parte delle Sezioni unite della Cassazione, che lo stesso collegio giudicante si pronunci due volte sulla medesima 'res iudicanda'. A questo riguardo, in relazione al necessario bilanciamento, tra il bene della imparzialità-terzietà della giurisdizione e quello della indefettibilità della funzione disciplinare, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma va limitata alla parte in cui non prevede l'elezione, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione.

- Sull’esercizio delle attribuzioni disciplinari del Consiglio superiore della magistratura, in una composizione più ristretta, v. sentenze, richiamate, n. 12/1971, n. 52/1998, n. 270/2002.

- Sul carattere giurisdizionale attribuito al procedimento davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, v. sentenze, richiamate, n. 497/2000 e n. 270/2002.

- Sulla non coincidenza delle caratteristiche del procedimento disciplinare rispetto a quelle del processo penale v. sentenza, citata, n. 119/1995.

- Sul fondamento della atipicità del procedimento disciplinare v. sentenza, citata, n. 145/1976.

- Sull’esigenza di garantire il principio di imparzialità – terzietà della giurisdizione, anche attraverso soluzioni legislative differenziate, v. sentenze, richiamate, n. 305/2002, n. 78/2002.

- Sul principio della imparzialità del giudice, che impedisce a quest’ultimo di pronunziarsi due volte sulla medesima 'res iudicanda', v., citata, sentenza n. 335/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/1958  n. 195  art. 4  co. 

legge  28/03/2002  n. 44  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte