Sentenza 263/2003 (ECLI:IT:COST:2003:263)
Massima numero 28097
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  03/07/2003;  Decisione del  03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  28098  28099  28100


Titolo
Giudizio per conflitto di attribuzione - Atto introduttivo - Eccezione di inammissibilità, basata sulla carenza di attualità dell’interesse a ricorrere, in relazione alla tardiva proposizione del ricorso - Reiezione.

Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in assenza di un termine perentorio per la proposizione del ricorso, non può escludersi, in linea di principio, la sussistenza dell'interesse fatto valere dalla ricorrente ancorché sia trascorso un lungo periodo (circa due anni) dall'emissione dell'atto impugnato alla proposizione del ricorso (nella specie, il ricorso era stato proposto dalla Camera dei deputati con atto depositato il 14 novembnre 2000, contro la Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, in relazione all'ordinanza da questa emessa il 16 novembre 1998 nell'ambito del processo nei confronti di un componente dell'assemblea parlamentare).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte