Sentenza 263/2003 (ECLI:IT:COST:2003:263)
Massima numero 28098
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  03/07/2003;  Decisione del  03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  28097  28099  28100


Titolo
Giudizio per conflitto di attribuzione - Atto introduttivo - Eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, basata sulla duplice circostanza della partecipazione del deputato ai lavori parlamentari e della sua attuale estraneità alla camera dei deputati - Reiezione.

Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – nella specie, tra Camera dei deputati e autorità giudiziaria – allorché venga allegata dalla ricorrente Assemblea parlamentare l'ostacolo frapposto alla partecipazione di un proprio componente ai lavori parlamentari e al libero esplicarsi del mandato parlamentare, non ha pregio l'eccezione di carenza di interesse a ricorrere, in quanto l'eventuale lesione delle attribuzioni della Camera dei deputati può sussistere anche indipendentemente dalla effettiva partecipazione del deputato ai lavori dell'assemblea; né verrebbe meno la lesione delle attribuzioni della Camera, che si fosse verificata, per il solo fatto che, successivamente, il parlamentare non venga rieletto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte