Sentenza 263/2003 (ECLI:IT:COST:2003:263)
Massima numero 28099
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  03/07/2003;  Decisione del  03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  28097  28098  28100


Titolo
Giudizio per conflitto di attribuzione - Atto introduttivo - Eccepita inammissibilità, basata sulla mancanza della materia di un conflitto - Reiezione.

Testo
Nel conflitto di attribuzione che opponga un ramo del Parlamento all'autorità giudiziaria non è condivisibile la tesi secondo cui non vi sarebbe materia di un conflitto quando si controverte sul modo concreto in cui l'autorità giudiziaria ha conformato «il concreto atteggiarsi del diritto di difesa nei procedimenti che si svolgono» innanzi ad essa, poiché, se da un lato il singolo parlamentare può far valere nel processo le eventuali violazioni del suo diritto di difesa, non è escluso che una pronuncia dell'autorità giudiziaria, in ragione del suo specifico contenuto o della sua motivazione, risulti lesiva delle attribuzioni costituzionali del Parlamento, e come tale sia suscettibile di dar luogo ad un conflitto costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte