Sentenza 182/2022 (ECLI:IT:COST:2022:182)
Massima numero 44951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  11/05/2022;  Decisione del  11/05/2022
Deposito del 21/07/2022; Pubblicazione in G. U. 27/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  44952  44953


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Evocazione di parametri eterogenei - Necessità di illustrare i rispettivi contenuti e la asserita incompatibilità con essi delle norme censurate - Conseguente inammissibilità in caso di inadeguata argomentazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della normativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che dispone la riduzione dell'assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali). (Classif. 112003).

Testo

In un contesto connotato dall'evocazione di parametri eterogenei, quando essi vengono richiamati in una generica deduzione d'insieme senza venire adeguatamente esaminati, il giudice a quo non assolve l'onere di motivazione su di esso incombente in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità prospettato in riferimento ai suddetti parametri, in quanto non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. (Precedenti: S. 115/2020 - mass. 43525; S. 212/2018 - mass. 40843).


Il riferimento alla retroattività per una normativa destinata a operare solo per il futuro non rende incerta la motivazione, quando essa è calibrata sulla modifica peggiorativa del rapporto, secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria. (Precedente: S. 234/2020 - mass. 43227).


L'incompleta ricostruzione della cornice normativa è fonte di inammissibilità ove comprometta irrimediabilmente le valutazioni del rimettente sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza, cosa che però non si verifica quando, ad esempio, la motivazione non è incentrata specificamente su uno dei profili meno argomentato. (Precedenti: n. 136/2022 - mass. 44792; S. 151/2021 - mass. 44080; S. 61/2021 - mass. 43764; S. 264/2020 - mass. 43268; O. 147/2020 - mass. 43522).


(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carenza di argomentazioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate dal Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67 - questi ultimi tre parametri evocati a fondamento del principio di tutela del legittimo affidamento - 97 e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU; agli artt. 21 e 25 CDFUE; agli artt. 10, 20 e 157 TFUE, nonché all'art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali. Gli indicati parametri vengono meramente enunciati senza specificazione delle ragioni per le quali la normativa denunciata li violerebbe. In particolare, quanto alla dedotta violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il giudice a quo evoca, oltre a esso, un'ampia pluralità di parametri - artt. 2, 23, 42, 48, 51, 67 e 97 Cost. -, senza che a ciò si accompagni la spiegazione circa la riconducibilità agli stessi di tale principio e quindi sia motivato il vulnus che l'asserito pregiudizio all'affidamento ne determini; quanto alla lamentata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, manca una puntuale considerazione sulle specifiche ragioni di contrasto da parte del rimettente, il quale non espone i motivi di violazione né dà contezza alcuna dell'esistenza di specifiche interpretazioni nel senso auspicato da parte della Corte di Strasburgo dell'evocato principio della CEDU; quanto, infine, al le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., i parametri sono indicati nel corpo dell'ordinanza, senza che la loro dedotta violazione goda di alcun conforto motivazionale).



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  13/02/2015  n. 2  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza    n.   art. 21  

carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza    n.   art. 25  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 10  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 20  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 157  

   n.   art. 2015  Pilastro europeo dei diritti sociali