Azione e difesa (diritti di) - In genere - Difesa tecnica d'ufficio - Processi in cui è obbligatoria - Irrinunciabilità dell'incarico - Necessità della corrispondenza tra la pienezza del diritto di difesa e la remunerazione del professionista - Conseguente riconoscimento del diritto del professionista al pagamento della prestazione resa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che non prevede l'anticipazione da parte dell'erario degli onorari e delle spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi sulla dichiarazione di adottabilità del minore e in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale) (Classif. 031001).
La difesa tecnica di ufficio valorizza la natura “giusta” del processo in cui essa è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice; quella del difensore d’ufficio è, pertanto, una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l’attuazione del diritto di difesa, non rinunciabile in quanto contrassegnata dall’obbligo di prestare il patrocinio. (Precedente: O. 206/2016 - mass. 39045)
L’obbligatorietà della difesa d’ufficio, in cui si radica l’irrinunciabilità del relativo incarico, comporta il riconoscimento del diritto del professionista al pagamento ad opera dell’erario, in via di anticipazione e al verificarsi dell’insolvenza dell’assistito, per una necessaria corrispondenza tra la pienezza del diritto di difesa e la remunerazione del professionista per la prestazione resa.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983, ovvero i processi civili sulla dichiarazione di adottabilità del minore e in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civ., determina un trattamento deteriore del difensore d’ufficio del genitore insolvente in tali processi sia rispetto a quello del difensore d’ufficio di persona insolvente nel processo penale – trattandosi di interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, che necessitano di adeguata tutela, tant’è che per entrambi vige l’obbligatorietà della difesa d’ufficio – sia rispetto al difensore d’ufficio in caso di irreperibilità dell’assistito nei medesimi processi ai sensi della legge n. 184, oggetto di precedente additiva da parte della Corte costituzionale: in entrambi i casi, infatti, l’avvocato non vede soddisfatto il proprio credito per motivi non dipendenti dalla sua volontà ma dalla condotta dell’assistito). (Precedenti: S. 135/2019 - mass. 41365).