Sentenza 263/2003 (ECLI:IT:COST:2003:263)
Massima numero 28100
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
03/07/2003; Decisione del
03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Parlamento - Procedimento penale a carico di un membro della camera dei deputati - Assenza dell’imputato, giustificata dai lavori parlamentari - Mancata valutazione, da parte della corte d’assise di primo grado di reggio calabria, oltre all’interesse alla speditezza del processo, di quello della assemblea parlamentare alla partecipazione del deputato allo svolgimento delle attività parlamentari - Conseguente lesione delle attribuzioni della ricorrente camera dei deputati - Accoglimento del ricorso - Annullamento della ordinanza impugnata.
Parlamento - Procedimento penale a carico di un membro della camera dei deputati - Assenza dell’imputato, giustificata dai lavori parlamentari - Mancata valutazione, da parte della corte d’assise di primo grado di reggio calabria, oltre all’interesse alla speditezza del processo, di quello della assemblea parlamentare alla partecipazione del deputato allo svolgimento delle attività parlamentari - Conseguente lesione delle attribuzioni della ricorrente camera dei deputati - Accoglimento del ricorso - Annullamento della ordinanza impugnata.
Testo
Non spettava alla Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse alla speditezza del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari – il cui diritto-dovere di prendere parte ai lavori sussiste, in linea di principio, rispetto ad ogni attività della Camera di appartenenza – negare la validità dell'impedimento addotto a giustificazione dell'assenza dell'imputato componente della Camera medesima (attestato da un telegramma del Presidente della Camera dei deputati); con ciò ledendo le attribuzioni costituzionali della ricorrente Camera dei deputati; e, in acoglimento del ricorso, va conseguentemente annullata l'impugnata ordinanza del 16 novembre 1998 della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria (con la quale lo stesso giudice rigettando la richiesta di giustificare l'assenza dell'imputato all'udienza, disponeva procedersi e dichiarava la contumacia dell'imputato). Resta fermo che spetterà alle competenti autorità giurisdizionali investite del processo (essendosi questo nel frattempo concluso in primo grado) valutare le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale.
- Sulla necessità di un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e della integrità funzionale del Parlamento, ampi richiami alla sentenza n. 225/2001.
- Per l'ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 178/2001.
Non spettava alla Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse alla speditezza del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari – il cui diritto-dovere di prendere parte ai lavori sussiste, in linea di principio, rispetto ad ogni attività della Camera di appartenenza – negare la validità dell'impedimento addotto a giustificazione dell'assenza dell'imputato componente della Camera medesima (attestato da un telegramma del Presidente della Camera dei deputati); con ciò ledendo le attribuzioni costituzionali della ricorrente Camera dei deputati; e, in acoglimento del ricorso, va conseguentemente annullata l'impugnata ordinanza del 16 novembre 1998 della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria (con la quale lo stesso giudice rigettando la richiesta di giustificare l'assenza dell'imputato all'udienza, disponeva procedersi e dichiarava la contumacia dell'imputato). Resta fermo che spetterà alle competenti autorità giurisdizionali investite del processo (essendosi questo nel frattempo concluso in primo grado) valutare le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale.
- Sulla necessità di un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e della integrità funzionale del Parlamento, ampi richiami alla sentenza n. 225/2001.
- Per l'ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 178/2001.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza della Corte d'assise di Reggio Calabria
16/11/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 64
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 72
Altri parametri e norme interposte