Sentenza 264/2003 (ECLI:IT:COST:2003:264)
Massima numero 27848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
03/07/2003; Decisione del
03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Magistratura - Magistrato sottoposto a procedimento penale - Sospensione preventiva (dalle funzioni e dallo stipendio) discrezionalmente disposta in base a valutazione sommaria nel merito dei fatti dedotti nel procedimento penale - Omessa previsione di un termine di durata massima della misura cautelare - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla durata massima quinquennale della misura cautelare sospensiva stabilita per gli altri pubblici dipendenti sospesi “a causa del procedimento penale” - Non fondatezza della questione.
Magistratura - Magistrato sottoposto a procedimento penale - Sospensione preventiva (dalle funzioni e dallo stipendio) discrezionalmente disposta in base a valutazione sommaria nel merito dei fatti dedotti nel procedimento penale - Omessa previsione di un termine di durata massima della misura cautelare - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla durata massima quinquennale della misura cautelare sospensiva stabilita per gli altri pubblici dipendenti sospesi “a causa del procedimento penale” - Non fondatezza della questione.
Testo
Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e dell'art. 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 nella parte in cui non prevedono un termine di durata massima della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato ordinario discrezionalmente disposta in base a valutazione sommaria nel merito dei fatti dedotti nel procedimento penale. Infatti, nonostante sia auspicabile un riordino legislativo dell’intera materia, non sussistono motivi per discostarsi dai presupposti su cui si fonda la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo i quali la necessità di un termine rigido di durata massima della misura cautelare vale solo nei casi in cui essa non sia adottata in base ad una autonoma valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine ai presupposti di fatto e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
- Sulla fissazione di una ragionevole durata massima della misura cautelare, qualora la misura stessa si colleghi esclusivamente, come effetto “automatico”, alla pendenza di un procedimento penale v. sentenze, richiamate, n. 766/1988, n. 595/1990, n. 239/1996, n. 447/1995, n. 206/1999, n. 454/2000, n. 145/2002.
- Sulla permanenza del potere dell’amministrazione di ricorrere alla sospensione discrezionale dalle funzioni per motivi non più basati sulla pendenza di un procedimento penale bensì sulla cognizione dell’illecito disciplinare e sull’apprezzamento in concreto delle esigenze cautelari v. sentenze, richiamate, n. 447/1995, n. 206/1999, ordinanza n. 278/1999 ed, anche, sentenza n. 454/2000.
Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e dell'art. 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 nella parte in cui non prevedono un termine di durata massima della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato ordinario discrezionalmente disposta in base a valutazione sommaria nel merito dei fatti dedotti nel procedimento penale. Infatti, nonostante sia auspicabile un riordino legislativo dell’intera materia, non sussistono motivi per discostarsi dai presupposti su cui si fonda la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo i quali la necessità di un termine rigido di durata massima della misura cautelare vale solo nei casi in cui essa non sia adottata in base ad una autonoma valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine ai presupposti di fatto e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
- Sulla fissazione di una ragionevole durata massima della misura cautelare, qualora la misura stessa si colleghi esclusivamente, come effetto “automatico”, alla pendenza di un procedimento penale v. sentenze, richiamate, n. 766/1988, n. 595/1990, n. 239/1996, n. 447/1995, n. 206/1999, n. 454/2000, n. 145/2002.
- Sulla permanenza del potere dell’amministrazione di ricorrere alla sospensione discrezionale dalle funzioni per motivi non più basati sulla pendenza di un procedimento penale bensì sulla cognizione dell’illecito disciplinare e sull’apprezzamento in concreto delle esigenze cautelari v. sentenze, richiamate, n. 447/1995, n. 206/1999, ordinanza n. 278/1999 ed, anche, sentenza n. 454/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
07/02/1990
n. 19
art. 9
co. 2
regio decreto legislativo
31/05/1946
n. 511
art. 31
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte