Sentenza 266/2003 (ECLI:IT:COST:2003:266)
Massima numero 27877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
03/07/2003; Decisione del
03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27878
Titolo
Spese processuali - Onorario e spese del difensore d'ufficio - Assistenza di persona irreperibile e vano previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali - Liquidazione a carico dell'erario - Lamentata mancanza di copertura finanziaria - Non fondatezza della questione.
Spese processuali - Onorario e spese del difensore d'ufficio - Assistenza di persona irreperibile e vano previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali - Liquidazione a carico dell'erario - Lamentata mancanza di copertura finanziaria - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è stata trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato: vi si prevede, infatti, un meccanismo di anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato stesso è tenuto a recuperare – indipendentemente dai profili di aleatorietà che detto recupero possa presentare in concreto – nei confronti dell’assistito, sia non abbiente – per il quale opera l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, dotato di apposita copertura finanziaria –, sia abbiente – per il quale non v’é ragione di postulare una presunzione di non solvibilità –. Non é, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione.
La norma di cui all’art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è stata trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato: vi si prevede, infatti, un meccanismo di anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato stesso è tenuto a recuperare – indipendentemente dai profili di aleatorietà che detto recupero possa presentare in concreto – nei confronti dell’assistito, sia non abbiente – per il quale opera l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, dotato di apposita copertura finanziaria –, sia abbiente – per il quale non v’é ragione di postulare una presunzione di non solvibilità –. Non é, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 116
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte