Sentenza 266/2003 (ECLI:IT:COST:2003:266)
Massima numero 27878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  03/07/2003;  Decisione del  03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27877


Titolo
Spese processuali - Onorario e spese al difensore d’ufficio di persona irreperibile - Richiesta di estensione di illegittimità in via consequenziale - Difetto di presupposti - Rigetto.

Testo
Rigetto della richiesta di estensione di illegittimità costituzionale in via consequenziale della norma di cui all’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto disciplina la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore d’ufficio di persona irreperibile. L’accertata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del medesimo decreto legislativo n. 113 del 2002 rende, infatti, non configurabile l’applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, esimendo la Corte dall’esame di detta ulteriore questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 117  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27