Ordinanza 268/2003 (ECLI:IT:COST:2003:268)
Massima numero 27881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
03/07/2003; Decisione del
03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27880
Titolo
Impiego pubblico - Controversie interpretative di contratti collettivi - Accordo interpretativo della clausola controversa intervenuto tra l’aran e le organizzazioni sindacali stipulanti - Ritenuto effetto vincolante per le parti del giudizio e per il giudice - Denunciata sottrazione della materia alla cognizione del giudice con incidenza sulla tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Impiego pubblico - Controversie interpretative di contratti collettivi - Accordo interpretativo della clausola controversa intervenuto tra l’aran e le organizzazioni sindacali stipulanti - Ritenuto effetto vincolante per le parti del giudizio e per il giudice - Denunciata sottrazione della materia alla cognizione del giudice con incidenza sulla tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 64, comma 2, e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce – nel testo risultante a seguito della sopravvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , del secondo comma dell’art. 53 del decreto legislativo n. 29 del 1993 – che, quando insorgono controversie interpretative di contratti collettivi, l’accordo sull’interpretazione autentica della clausola, intervenuto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali stipulanti, sia vincolante per le parti in giudizio. Il rimettente non ha, infatti, considerato, nella fattispecie in esame, che la clausola controversa del contratto collettivo, all’esito della procedura pregiudiziale, non risulta modificata nel suo originario significato precettivo, dovendosi così ritenere invariato l’ambito della cognizione del giudice rispetto alla disciplina esistente al momento della domanda.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 64, comma 2, e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce – nel testo risultante a seguito della sopravvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , del secondo comma dell’art. 53 del decreto legislativo n. 29 del 1993 – che, quando insorgono controversie interpretative di contratti collettivi, l’accordo sull’interpretazione autentica della clausola, intervenuto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali stipulanti, sia vincolante per le parti in giudizio. Il rimettente non ha, infatti, considerato, nella fattispecie in esame, che la clausola controversa del contratto collettivo, all’esito della procedura pregiudiziale, non risulta modificata nel suo originario significato precettivo, dovendosi così ritenere invariato l’ambito della cognizione del giudice rispetto alla disciplina esistente al momento della domanda.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 64
co. 2
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 49
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte