Ordinanza 269/2003 (ECLI:IT:COST:2003:269)
Massima numero 27882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
03/07/2003; Decisione del
03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha esercitato la funzione di trattazione dell'udienza preliminare - Incompatibilità a svolgere nuovamente la medesima funzione nel corso dello stesso procedimento penale, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico (a) a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio o dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare da parte del giudice dibattimentale, ovvero (b) a seguito di una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero dopo che, all'esito della precedente udienza preliminare, lo stesso giudice abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha esercitato la funzione di trattazione dell'udienza preliminare - Incompatibilità a svolgere nuovamente la medesima funzione nel corso dello stesso procedimento penale, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico (a) a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio o dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare da parte del giudice dibattimentale, ovvero (b) a seguito di una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero dopo che, all'esito della precedente udienza preliminare, lo stesso giudice abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per il giudice che abbia esercitato la funzione di trattazione dell’udienza preliminare, l’incompatibilità a svolgere nuovamente la medesima funzione nel corso dello stesso procedimento penale, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico (a) a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio o dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare da parte del giudice dibattimentale, ovvero (b) a seguito di una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero dopo che, all’esito della precedente udienza preliminare, lo stesso giudice abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione. Spetta, infatti, ai giudici rimettenti, in rapporto alle singole e specifiche situazioni processuali che essi prospettano, trarre le conseguenze del principio secondo cui – essendo l’udienza preliminare divenuta un momento di “giudizio” e pertanto, in presenza degli ulteriori presupposti, rientrante nelle previsioni dell’art. 34 del codice di procedura penale – la funzione di trattazione dell’udienza preliminare è ricompresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, nell’ambito dello stesso procedimento e in relazione alla medesima 'res iudicanda'.
- In tema, ed a proposito del venir meno di quei caratteri di sommarietà propri di una decisione orientata esclusivamente allo svolgimento del processo, citata la sentenza n. 335/2002.
- In termini sostanzialmente corrispondenti, citate la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze n. 367 e n. 490/2002.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per il giudice che abbia esercitato la funzione di trattazione dell’udienza preliminare, l’incompatibilità a svolgere nuovamente la medesima funzione nel corso dello stesso procedimento penale, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico (a) a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio o dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare da parte del giudice dibattimentale, ovvero (b) a seguito di una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero dopo che, all’esito della precedente udienza preliminare, lo stesso giudice abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione. Spetta, infatti, ai giudici rimettenti, in rapporto alle singole e specifiche situazioni processuali che essi prospettano, trarre le conseguenze del principio secondo cui – essendo l’udienza preliminare divenuta un momento di “giudizio” e pertanto, in presenza degli ulteriori presupposti, rientrante nelle previsioni dell’art. 34 del codice di procedura penale – la funzione di trattazione dell’udienza preliminare è ricompresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, nell’ambito dello stesso procedimento e in relazione alla medesima 'res iudicanda'.
- In tema, ed a proposito del venir meno di quei caratteri di sommarietà propri di una decisione orientata esclusivamente allo svolgimento del processo, citata la sentenza n. 335/2002.
- In termini sostanzialmente corrispondenti, citate la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze n. 367 e n. 490/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte