Ordinanza 270/2003 (ECLI:IT:COST:2003:270)
Massima numero 27883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
03/07/2003; Decisione del
03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Giudizio 'a quo' - Vicende sopravvenienti relative al rapporto 'sub iudice' - Influenza sul giudizio di legittimità costituzionale - Esclusione.
Giudizio 'a quo' - Vicende sopravvenienti relative al rapporto 'sub iudice' - Influenza sul giudizio di legittimità costituzionale - Esclusione.
Testo
Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice 'a quo', non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato. Le sopravvenute dimissioni dalla carica di consigliere regionale non impongono, pertanto, la restituzione degli atti al Tribunale remittente.
- In termini, citata l'ordinanza n. 383/2002.
Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice 'a quo', non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato. Le sopravvenute dimissioni dalla carica di consigliere regionale non impongono, pertanto, la restituzione degli atti al Tribunale remittente.
- In termini, citata l'ordinanza n. 383/2002.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte