Ordinanza 270/2003 (ECLI:IT:COST:2003:270)
Massima numero 27884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  03/07/2003;  Decisione del  03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27883  27885


Titolo
Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di vice sindaco di un comune compreso nel territorio della regione - Prospettata invasione della sfera di autonomia riservata alle regioni nonché asserito eccesso di delega - Questione identica ad altra già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - Assenza di profili nuovi - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, in quanto disciplina le situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali. Non sono stati, infatti, prospettati profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati con l'ordinanza n. 383 del 2002, di manifesta inammissibilità per irrilevanza: la norma in questione si riferisce alle cause ostative alla carica di Sindaco o di assessore di un comune, nonché di Presidente della Provincia o di assessore provinciale, mentre nel giudizio 'a quo' si controverte di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere regionale che, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lettera l), dello stesso decreto legislativo, continua ad essere disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 1981.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 65  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 123

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  03/08/1999  n. 265  art. 31