Ordinanza 270/2003 (ECLI:IT:COST:2003:270)
Massima numero 27885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  03/07/2003;  Decisione del  03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27883  27884


Titolo
Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di vice sindaco di un comune compreso nel territorio della regione - Prospettata lesione della sfera di autonomia regionale - Questione già decisa - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, in quanto non contempli tra le cause di incompatibilità la carica di vice Sindaco. Non sono stati, infatti, prospettati profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati con l'ordinanza n. 383 del 2002, di manifesta infondatezza: il nuovo testo dell'art.122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l'altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali – dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/04/1981  n. 154  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte