Ordinanza 270/2003 (ECLI:IT:COST:2003:270)
Massima numero 27885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
03/07/2003; Decisione del
03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di vice sindaco di un comune compreso nel territorio della regione - Prospettata lesione della sfera di autonomia regionale - Questione già decisa - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di vice sindaco di un comune compreso nel territorio della regione - Prospettata lesione della sfera di autonomia regionale - Questione già decisa - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, in quanto non contempli tra le cause di incompatibilità la carica di vice Sindaco. Non sono stati, infatti, prospettati profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati con l'ordinanza n. 383 del 2002, di manifesta infondatezza: il nuovo testo dell'art.122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l'altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali – dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, in quanto non contempli tra le cause di incompatibilità la carica di vice Sindaco. Non sono stati, infatti, prospettati profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati con l'ordinanza n. 383 del 2002, di manifesta infondatezza: il nuovo testo dell'art.122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l'altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali – dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/04/1981
n. 154
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 122
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte