Ordinanza 271/2003 (ECLI:IT:COST:2003:271)
Massima numero 27930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  03/07/2003;  Decisione del  03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, in relazione a precedente udienza preliminare, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto - Incompatibilità ad esercitare nuovamente la funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e della garanzia del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare per il giudice che, nell'ambito dello stesso procedimento e all'esito di una precedente udienza preliminare, abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto. Spetta, infatti, al giudice, in rapporto alla singola situazione processuale che è chiamato a definire, trarre le conseguenze del principio secondo cui – essendo l’udienza preliminare divenuta un momento di “giudizio”, rientrante, come tale, in presenza degli ulteriori presupposti, nelle previsioni dell’art. 34 del codice di procedura penale – la funzione di trattazione dell’udienza preliminare è ricompresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, nell’ambito dello stesso procedimento e in relazione alla medesima 'res iudicanda'.

- A proposito dell'ipotesi di incompatibilità nella ripetizione della trattazione dell'udienza preliminare da parte dello stesso magistrato in caso di regressione del procedimento, citata la sentenza n. 335/2002.

- In termini sostanzialmente corrispondenti, in riferimento ai caratteri assunti dalla struttura dell'udienza preliminare, citate la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze n. 367 e n. 490/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte