Ordinanza 273/2003 (ECLI:IT:COST:2003:273)
Massima numero 27931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/07/2003; Decisione del
03/07/2003
Deposito del 22/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto - Non consentita riproponibilità della richiesta di giudizio abbreviato allo “stato degli atti” - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio nelle forme ordinarie ed asserita lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto - Non consentita riproponibilità della richiesta di giudizio abbreviato allo “stato degli atti” - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio nelle forme ordinarie ed asserita lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consenta all'imputato, qualora venga rigettata la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, di riproporre richiesta di giudizio abbreviato "allo stato degli atti" ai sensi dell'art. 438, comma 1, del codice di procedura penale, una volta che sia decorso il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, stabilito a pena di decadenza dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale. La formulazione della norma denunciata non pone, infatti, ostacoli a che l'imputato proponga una richiesta gradata di giudizio abbreviato "semplice" contestualmente a quella di giudizio abbreviato "condizionata", ovvero presenti la richiesta successivamente, prima della scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dal comma 1. Né queste possibilità escludono la facoltà dell'imputato, che ritenga imprescindibile l'integrazione probatoria richiesta, di operare la diversa scelta di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria al giudice del dibattimento.
- In tema di facoltà di scelta, ai fini dell'accesso al giudizio abbreviato, della strategia processuale più consona ai propri interessi, avvalendosi dell'assistenza della difesa tecnica, citata la sentenza n. 120/2002.
- Circa il riconoscimento della possibilità di ottenere dal giudice del dibattimento il riesame nel merito del provvedimento che ha negato l'accesso al giudizio abbreviato con integrazione probatoria, citata la sentenza n. 169/2003.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consenta all'imputato, qualora venga rigettata la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, di riproporre richiesta di giudizio abbreviato "allo stato degli atti" ai sensi dell'art. 438, comma 1, del codice di procedura penale, una volta che sia decorso il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, stabilito a pena di decadenza dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale. La formulazione della norma denunciata non pone, infatti, ostacoli a che l'imputato proponga una richiesta gradata di giudizio abbreviato "semplice" contestualmente a quella di giudizio abbreviato "condizionata", ovvero presenti la richiesta successivamente, prima della scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dal comma 1. Né queste possibilità escludono la facoltà dell'imputato, che ritenga imprescindibile l'integrazione probatoria richiesta, di operare la diversa scelta di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria al giudice del dibattimento.
- In tema di facoltà di scelta, ai fini dell'accesso al giudizio abbreviato, della strategia processuale più consona ai propri interessi, avvalendosi dell'assistenza della difesa tecnica, citata la sentenza n. 120/2002.
- Circa il riconoscimento della possibilità di ottenere dal giudice del dibattimento il riesame nel merito del provvedimento che ha negato l'accesso al giudizio abbreviato con integrazione probatoria, citata la sentenza n. 169/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 458
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte