Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Ricorso dello stato - Impugnazione di legge regionale - Parametri del giudizio - Deduzione di parametri non riguardanti il riparto di competenze legislative tra stato e regione - Ammissibilità.
Ricorso dello stato - Impugnazione di legge regionale - Parametri del giudizio - Deduzione di parametri non riguardanti il riparto di competenze legislative tra stato e regione - Ammissibilità.
Testo
E’ ammissibile, pur dopo la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, il ricorso proposto dallo Stato in via principale contro la legge regionale deducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale, e non solo di quelli concernenti il riparto delle reciproche competenze legislative. Nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, infatti, allo Stato è pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare, variamente desumibile, senza che, in particolare, dall’art. 114 della Costituzione possa ricavarsi una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi fra loro.
- In tema di asimmetria, tra Stato e Regioni, nella deducibilità dei parametri nel giudizio di legittimità costituzionale, ricordato l’orientamento risalente fin dalla sentenza n. 30/1959.
E’ ammissibile, pur dopo la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, il ricorso proposto dallo Stato in via principale contro la legge regionale deducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale, e non solo di quelli concernenti il riparto delle reciproche competenze legislative. Nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, infatti, allo Stato è pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare, variamente desumibile, senza che, in particolare, dall’art. 114 della Costituzione possa ricavarsi una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi fra loro.
- In tema di asimmetria, tra Stato e Regioni, nella deducibilità dei parametri nel giudizio di legittimità costituzionale, ricordato l’orientamento risalente fin dalla sentenza n. 30/1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art.
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte