Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  08/07/2003;  Decisione del  08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27887  27888  27889  27890  27891  27892  27893


Titolo
Ricorso dello stato - Impugnazione di legge regionale - Parametri del giudizio - Deduzione di parametri non riguardanti il riparto di competenze legislative tra stato e regione - Ammissibilità.

Testo
E’ ammissibile, pur dopo la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, il ricorso proposto dallo Stato in via principale contro la legge regionale deducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale, e non solo di quelli concernenti il riparto delle reciproche competenze legislative. Nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, infatti, allo Stato è pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare, variamente desumibile, senza che, in particolare, dall’art. 114 della Costituzione possa ricavarsi una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi fra loro.

- In tema di asimmetria, tra Stato e Regioni, nella deducibilità dei parametri nel giudizio di legittimità costituzionale, ricordato l’orientamento risalente fin dalla sentenza n. 30/1959.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte