Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Ricorso dello stato - Impugnazione di legge della regione sardegna - Eccezione di inammissibilità basata sulla mancata indicazione del limite violato - Reiezione.
Ricorso dello stato - Impugnazione di legge della regione sardegna - Eccezione di inammissibilità basata sulla mancata indicazione del limite violato - Reiezione.
Testo
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sulla base dell’asserita mancata indicazione, da parte del ricorrente, del limite specificamente violato, in riferimento all’art. 3 dello Statuto regionale, nell’esercizio della potestà legislativa. Malgrado, infatti, una certa genericità delle censure, da esse si ricava comunque la denuncia del mancato rispetto di norme assunte come rientranti nella categoria delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sulla base dell’asserita mancata indicazione, da parte del ricorrente, del limite specificamente violato, in riferimento all’art. 3 dello Statuto regionale, nell’esercizio della potestà legislativa. Malgrado, infatti, una certa genericità delle censure, da esse si ricava comunque la denuncia del mancato rispetto di norme assunte come rientranti nella categoria delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte