Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  08/07/2003;  Decisione del  08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27886  27888  27889  27890  27891  27892  27893


Titolo
Ricorso dello stato - Impugnazione di legge della regione sardegna - Eccezione di inammissibilità basata sulla mancata indicazione del limite violato - Reiezione.

Testo
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sulla base dell’asserita mancata indicazione, da parte del ricorrente, del limite specificamente violato, in riferimento all’art. 3 dello Statuto regionale, nell’esercizio della potestà legislativa. Malgrado, infatti, una certa genericità delle censure, da esse si ricava comunque la denuncia del mancato rispetto di norme assunte come rientranti nella categoria delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte