Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Ricorso dello stato - Impugnazione di legge regionale della sardegna - Generica qualificazione delle norme violate quali «norme fondamentali di riforme economico-sociali» - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Ricorso dello stato - Impugnazione di legge regionale della sardegna - Generica qualificazione delle norme violate quali «norme fondamentali di riforme economico-sociali» - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Testo
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sul presupposto di una generica qualificazione, da parte del ricorrente, come “norme fondamentali di riforme economico-sociali” di quelle assunte come violate. Spettando, infatti, alla Corte valutare la fondatezza di tale qualificazione, l’eventuale difetto di motivazione sul punto non preclude l’esame del merito della censura.
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sul presupposto di una generica qualificazione, da parte del ricorrente, come “norme fondamentali di riforme economico-sociali” di quelle assunte come violate. Spettando, infatti, alla Corte valutare la fondatezza di tale qualificazione, l’eventuale difetto di motivazione sul punto non preclude l’esame del merito della censura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte