Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Ricorso dello stato - Eccepita inammissibilità sull’assunto della sopravvenuta abrogazione delle norme interposte - Reiezione.
Ricorso dello stato - Eccepita inammissibilità sull’assunto della sopravvenuta abrogazione delle norme interposte - Reiezione.
Testo
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sul presupposto della mancata considerazione, da parte del ricorrente, della intervenuta abrogazione, già all’atto della proposizione del ricorso, di alcune fra le norme evocate come interposte. Il contenuto di queste risulta, infatti, in sostanza trasferito in altre disposizioni, pur se non sempre del tutto coincidenti e talora modificate dalla legislazione successiva.
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sul presupposto della mancata considerazione, da parte del ricorrente, della intervenuta abrogazione, già all’atto della proposizione del ricorso, di alcune fra le norme evocate come interposte. Il contenuto di queste risulta, infatti, in sostanza trasferito in altre disposizioni, pur se non sempre del tutto coincidenti e talora modificate dalla legislazione successiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte