Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Regione sardegna - Personale regionale - Norme sugli inquadramenti in organico - Copertura degli oneri finanziari - Ritenuta necessità di verifica - Genericità della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Regione sardegna - Personale regionale - Norme sugli inquadramenti in organico - Copertura degli oneri finanziari - Ritenuta necessità di verifica - Genericità della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, sollevata in riferimento all’art. 81 della Costituzione. La motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione è, infatti, viziata da assoluta genericità, limitandosi all’apodittico richiamo all’opportunità di verificare la previsione di spesa in riferimento al “patto di stabilità interna”.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, sollevata in riferimento all’art. 81 della Costituzione. La motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione è, infatti, viziata da assoluta genericità, limitandosi all’apodittico richiamo all’opportunità di verificare la previsione di spesa in riferimento al “patto di stabilità interna”.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
08/07/2002
n. 11
art. 3
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte