Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  08/07/2003;  Decisione del  08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27886  27887  27888  27889  27890  27892  27893


Titolo
Regione sardegna - Personale regionale - Norme sugli inquadramenti in organico - Inquadramenti di soggetti impiegati in lavori socialmente utili o assunti a tempo determinato - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Assunta inosservanza del limite statutario costituito dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della repubblica - Inoperatività del limite, alla luce del nuovo assetto operato dalla riforma costituzionale del titolo v - Non fondatezza della questione.

Testo
Le norme di cui all’art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 – denunciate in quanto non conformi alle disposizioni statali recanti norme fondamentali di riforme economico-sociali della Repubblica – appartengono ad aree di potestà legislativa esclusiva delle Regioni e province autonome coincidenti con aree ora attribuite alla potestà legislativa esclusiva (“residuale”) delle Regioni ordinarie, per le quali valgono soltanto, nelle materie di cui al quarto comma del nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, i limiti di cui al primo comma dello stesso articolo, dovendosi escludere ulteriori limiti derivanti da leggi statali già qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale. Se, dunque, detto limite permanesse pur nel nuovo assetto costituzionale in riferimento alle Regioni e province autonome, la potestà legislativa esclusiva di queste ultime risulterebbe irragionevolmente ristretta entro confini più angusti di quelli che oggi incontra la potestà legislativa “residuale” delle Regioni ordinarie. Ai sensi, invece, dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la particolare “forma di autonomia” prevista per le regioni ordinarie si applica anche a quelle a statuto speciale, in quanto “più ampia” rispetto a quelle di cui ai rispettivi statuti. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento ai menzionati parametri.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  08/07/2002  n. 11  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte