Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  08/07/2003;  Decisione del  08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27886  27887  27888  27889  27890  27891  27893


Titolo
Regione sardegna - Personale regionale - Norme sugli inquadramenti in organico - Inquadramenti di soggetti impiegati in lavori socialmente utili o assunti a tempo determinato - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Prospettata deroga ingiustificata alla regola del pubblico concorso per l’accesso nella pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.

Testo
La disciplina di cui all’art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 riguarda l’inserimento in posti di ruolo di soggetti che si trovavano da tempo, nell’ambito dell’amministrazione regionale, o degli enti regionali, in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili. Detti soggetti avevano, quindi, verosimilmente, nella precarietà, acquisito l’esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.

- In tema di deroghe alla regola del pubblico concorso qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli, citata, da ultimo, l’ordinanza n. 517/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  08/07/2002  n. 11  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte