Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Regione sardegna - Personale regionale - Norme sugli inquadramenti in organico - Inquadramenti di soggetti impiegati in lavori socialmente utili o assunti a tempo determinato - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Prospettata deroga ingiustificata alla regola del pubblico concorso per l’accesso nella pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Regione sardegna - Personale regionale - Norme sugli inquadramenti in organico - Inquadramenti di soggetti impiegati in lavori socialmente utili o assunti a tempo determinato - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Prospettata deroga ingiustificata alla regola del pubblico concorso per l’accesso nella pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina di cui all’art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 riguarda l’inserimento in posti di ruolo di soggetti che si trovavano da tempo, nell’ambito dell’amministrazione regionale, o degli enti regionali, in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili. Detti soggetti avevano, quindi, verosimilmente, nella precarietà, acquisito l’esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.
- In tema di deroghe alla regola del pubblico concorso qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli, citata, da ultimo, l’ordinanza n. 517/2002.
La disciplina di cui all’art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 riguarda l’inserimento in posti di ruolo di soggetti che si trovavano da tempo, nell’ambito dell’amministrazione regionale, o degli enti regionali, in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili. Detti soggetti avevano, quindi, verosimilmente, nella precarietà, acquisito l’esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.
- In tema di deroghe alla regola del pubblico concorso qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli, citata, da ultimo, l’ordinanza n. 517/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
08/07/2002
n. 11
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte