Sentenza 274/2003 (ECLI:IT:COST:2003:274)
Massima numero 27893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  08/07/2003;  Decisione del  08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27886  27887  27888  27889  27890  27891  27892


Titolo
Regione sardegna - Personale regionale - Norme sugli inquadramenti in organico - Accesso alla dirigenza - Deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili di censura.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, lettere b), d) ed e), della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11. La normativa censurata introduce, infatti, per l’accesso alla qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale e degli enti regionali una disciplina che – per l’effetto congiunto dell’attribuzione di tale qualifica senza concorso, dei concorsi riservati e dell’abrogazione della previsione legislativa di concorsi pubblici per i posti dirigenziali residui – comporta una deroga ingiustificata dell’art. 97 della Costituzione. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

- In tema di deroghe alla regola del pubblico concorso per l’accesso a funzioni più elevate da parte di pubblici dipendenti, menzionata, da ultimo, la sentenza n. 218/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  08/07/2002  n. 11  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte