Sentenza 275/2003 (ECLI:IT:COST:2003:275)
Massima numero 27894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Termini normativi della questione - Errore materiale contenuto nell’ordinanza di rimessione - Evidenza - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Termini normativi della questione - Errore materiale contenuto nell’ordinanza di rimessione - Evidenza - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, proposta sulla base dell’asserita oscurità del dispositivo dell’ordinanza di remissione. Dal contesto complessivo dell’ordinanza, si evince, infatti, chiaramente che il remittente, quando ha fatto riferimento all’art. 9 della legge n. 362 del 1991, è caduto in un mero errore materiale, intendendo evidentemente riferirsi all’art. 9 della legge n. 475 del 1968.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, proposta sulla base dell’asserita oscurità del dispositivo dell’ordinanza di remissione. Dal contesto complessivo dell’ordinanza, si evince, infatti, chiaramente che il remittente, quando ha fatto riferimento all’art. 9 della legge n. 362 del 1991, è caduto in un mero errore materiale, intendendo evidentemente riferirsi all’art. 9 della legge n. 475 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte