Sentenza 275/2003 (ECLI:IT:COST:2003:275)
Massima numero 27897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Oggetto della questione - Interpretazione della disposizione denunciata adottata dal rimettente - Inammissibilità per eccepito difetto di motivazione - Insussistenza.
Oggetto della questione - Interpretazione della disposizione denunciata adottata dal rimettente - Inammissibilità per eccepito difetto di motivazione - Insussistenza.
Testo
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 , comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, proposte sulla base del rilievo secondo cui il remittente si sarebbe immotivatamente discostato, nell’interpretazione della disposizione denunciata, dai discordanti precedenti del TAR della Lombardia e del Consiglio di Stato. E’ evidente, infatti, che il remittente non è necessariamente tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di discostarsi da isolati precedenti giurisprudenziali riguardanti fattispecie analoghe.
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 , comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, proposte sulla base del rilievo secondo cui il remittente si sarebbe immotivatamente discostato, nell’interpretazione della disposizione denunciata, dai discordanti precedenti del TAR della Lombardia e del Consiglio di Stato. E’ evidente, infatti, che il remittente non è necessariamente tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di discostarsi da isolati precedenti giurisprudenziali riguardanti fattispecie analoghe.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte