Sentenza 275/2003 (ECLI:IT:COST:2003:275)
Massima numero 27899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Titolo
Farmacia - Farmacie comunali - Gestione societaria - Incompatibilità della partecipazione a società di gestione con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai farmacisti titolari o gestori di farmacie private, incidente sul diritto alla salute - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Farmacia - Farmacie comunali - Gestione societaria - Incompatibilità della partecipazione a società di gestione con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai farmacisti titolari o gestori di farmacie private, incidente sul diritto alla salute - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Appare, infatti, del tutto irragionevole la mancata previsione per le farmacie comunali della incompatibilità prevista dalla norma censurata con una formula onnicomprensiva, che conferisce alla medesima il valore di un principio generale applicabile a tutti i soggetti che in forma singola o associata siano titolari o gestori di farmacie; specialmente ove si consideri che il divieto in questione è stato posto dal legislatore proprio al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Appare, infatti, del tutto irragionevole la mancata previsione per le farmacie comunali della incompatibilità prevista dalla norma censurata con una formula onnicomprensiva, che conferisce alla medesima il valore di un principio generale applicabile a tutti i soggetti che in forma singola o associata siano titolari o gestori di farmacie; specialmente ove si consideri che il divieto in questione è stato posto dal legislatore proprio al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/11/1991
n. 362
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte