Sentenza 183/2022 (ECLI:IT:COST:2022:183)
Massima numero 44975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/06/2022;  Decisione del  23/06/2022
Deposito del 22/07/2022; Pubblicazione in G. U. 27/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  44976


Titolo
Lavoro - Licenziamento individuale - Lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, dello statuto dei lavoratori - Previsione che l'ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro, anche in relazione a obblighi di matrice sovranazionale - Richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Indifferibilità dell'intervento del legislatore, non più rinviabile. (Classif. 138013).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea - dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in base al quale, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), l'ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. La norma censurata si caratterizza per alcune disarmonie che traggono origine, per un verso, dall'esiguità dell'intervallo tra l'importo minimo e quello massimo dell'indennità e, per altro verso, dal criterio distintivo individuato dal legislatore, che si incardina sul numero degli occupati. Quanto al primo profilo, un'indennità costretta entro l'esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità vanifica l'esigenza di adeguarne l'importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza. Quanto al secondo profilo, il limitato scarto tra il minimo e il massimo determinati dalla legge conferisce un rilievo preponderante, se non esclusivo, al numero dei dipendenti, quando invece oggi tale criterio, in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, non è più indicativo della effettiva forza economica del datore di lavoro, né rispecchia la gravità del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una liquidazione del danno che si approssimi alle particolarità delle vicende concrete. Tuttavia, spetta alla valutazione discrezionale del legislatore la scelta delle soluzioni più appropriate per garantire tutele adeguate, fermo restando che un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e indurrebbe la Corte costituzionale, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente. (Precedenti: S. 180/2022; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40530; S. 2/1986 - mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7969; S. 152/1975 - mass. 7901; S. 55/1974 - mass. 7091; S. 81/1969 - mass. 3269; S. 45/1965 - mass. 2368).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta sociale europea    n.   art. 24