Sentenza 276/2003 (ECLI:IT:COST:2003:276)
Massima numero 27909
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia e urbanistica - Concessioni edilizie - Interventi di nuova edificazione - Sottoposizione a regime concessorio, in forza di principî della legislazione urbanistica statale - Affermazione con sentenza della corte di cassazione - Ricorso della regione lombardia per conflitto di attribuzione - Ritenuta lesione delle sue prerogative costituzionali, per disapplicazione di normativa regionale - Difetto di presupposti idonei all’elevamento di conflitto nei confronti della attività giurisdizionale - Inammissibilità.
Edilizia e urbanistica - Concessioni edilizie - Interventi di nuova edificazione - Sottoposizione a regime concessorio, in forza di principî della legislazione urbanistica statale - Affermazione con sentenza della corte di cassazione - Ricorso della regione lombardia per conflitto di attribuzione - Ritenuta lesione delle sue prerogative costituzionali, per disapplicazione di normativa regionale - Difetto di presupposti idonei all’elevamento di conflitto nei confronti della attività giurisdizionale - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, del 23 gennaio 2001, n. 204 ed in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Perché, infatti, sia ammissibile un conflitto quando a base della 'vindicatio' sia posto un atto giurisdizionale, è necessario che da parte del potere o dell’ente – che da quell’atto pretende di aver subìto una lesione nella propria sfera di attribuzioni costituzionali – “sia contestata radicalmente la riconducibilità dell’atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale…ovvero sia messa in questione l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente”. Nella specie, invece, la Regione non contesta tanto una vera e propria “disapplicazione” di una norma regionale, quanto piuttosto una sua “interpretazione palesemente erronea” da parte della Corte di cassazione, la quale avrebbe fornito un’interpretazione alquanto restrittiva" della norma medesima "fino a sostanzialmente disapplicarla". Con ciò si versa in un contrasto avente ad oggetto esclusivamente la portata da annettere ad una proposizione ermeneutica, alla quale la Corte di cassazione è pervenuta attraverso un argomentare tipicamente interpretativo, mediante il riferimento a "ragioni di ordine testuale, razionale e sistematico" ed a principi fondamentali enunciati espressamente proprio nella disposizione asseritamente disapplicata; e ciò essa ha fatto, per di più, nella sua qualità di organo che – a norma dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario – è chiamato ad assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni".
- Sul rischio della trasformazione del giudizio costituzionale in un nuovo grado di giurisdizione di portata generale e sul conflitto di attribuzione originato da un atto giurisdizionale, citata la sentenza n. 27/1999.
- In tema di sindacato sulla "disapplicazione" di norme regionali, menzionata la sentenza n. 285/1990.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, del 23 gennaio 2001, n. 204 ed in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Perché, infatti, sia ammissibile un conflitto quando a base della 'vindicatio' sia posto un atto giurisdizionale, è necessario che da parte del potere o dell’ente – che da quell’atto pretende di aver subìto una lesione nella propria sfera di attribuzioni costituzionali – “sia contestata radicalmente la riconducibilità dell’atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale…ovvero sia messa in questione l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente”. Nella specie, invece, la Regione non contesta tanto una vera e propria “disapplicazione” di una norma regionale, quanto piuttosto una sua “interpretazione palesemente erronea” da parte della Corte di cassazione, la quale avrebbe fornito un’interpretazione alquanto restrittiva" della norma medesima "fino a sostanzialmente disapplicarla". Con ciò si versa in un contrasto avente ad oggetto esclusivamente la portata da annettere ad una proposizione ermeneutica, alla quale la Corte di cassazione è pervenuta attraverso un argomentare tipicamente interpretativo, mediante il riferimento a "ragioni di ordine testuale, razionale e sistematico" ed a principi fondamentali enunciati espressamente proprio nella disposizione asseritamente disapplicata; e ciò essa ha fatto, per di più, nella sua qualità di organo che – a norma dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario – è chiamato ad assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni".
- Sul rischio della trasformazione del giudizio costituzionale in un nuovo grado di giurisdizione di portata generale e sul conflitto di attribuzione originato da un atto giurisdizionale, citata la sentenza n. 27/1999.
- In tema di sindacato sulla "disapplicazione" di norme regionali, menzionata la sentenza n. 285/1990.
Atti oggetto del giudizio
sentenza della Corte di Cassazione - sez. III pen
23/01/2001
n. 204
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte