Ordinanza 278/2003 (ECLI:IT:COST:2003:278)
Massima numero 27911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Diritto a pensione - Sospensione delle norme attributive del diritto a trattamenti pensionistici anticipati - Prospettata incidenza sulla garanzia previdenziale per eliminazione retroattiva del diritto già maturato - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Diritto a pensione - Sospensione delle norme attributive del diritto a trattamenti pensionistici anticipati - Prospettata incidenza sulla garanzia previdenziale per eliminazione retroattiva del diritto già maturato - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 59, comma 54, e 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto avrebbero comportato l'eliminazione retroattiva di un diritto a pensione già maturato. Per un verso, infatti, l'interessato nel giudizio 'a quo' non è mai stato titolare del diritto al trattamento pensionistico in questione; per altro verso, la garanzia posta dal citato parametro costituzionale, legata allo stato di bisogno, è riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell'attività stessa per un tempo predeterminato.
– In termini, relativamente al parametro, menzionata la sentenza n. 416/1999.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 59, comma 54, e 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto avrebbero comportato l'eliminazione retroattiva di un diritto a pensione già maturato. Per un verso, infatti, l'interessato nel giudizio 'a quo' non è mai stato titolare del diritto al trattamento pensionistico in questione; per altro verso, la garanzia posta dal citato parametro costituzionale, legata allo stato di bisogno, è riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell'attività stessa per un tempo predeterminato.
– In termini, relativamente al parametro, menzionata la sentenza n. 416/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1997
n. 449
art. 59
co. 54
legge
27/12/1997
n. 449
art. 59
co. 63
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte