Ordinanza 279/2003 (ECLI:IT:COST:2003:279)
Massima numero 27912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Assistenza sanitaria - Somministrazione a carico del servizio nazionale di farmaci del c.d. «trattamento di bella» - Mancata estensione ai pazienti con patologia tumorale, in stato di indigenza e in caso di carenza di alternative terapeutiche e di stabilizzazione della malattia - Prospettata violazione del diritto alla salute - Mancata verifica della possibilità di diversa interpretazione, conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Assistenza sanitaria - Somministrazione a carico del servizio nazionale di farmaci del c.d. «trattamento di bella» - Mancata estensione ai pazienti con patologia tumorale, in stato di indigenza e in caso di carenza di alternative terapeutiche e di stabilizzazione della malattia - Prospettata violazione del diritto alla salute - Mancata verifica della possibilità di diversa interpretazione, conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1998, n. 257, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe la somministrazione dei farmaci del "Multitrattamento Di Bella" a spese del Servizio sanitario nazionale neppure in casi in cui questi siano indispensabili e insostituibili. L'interpretazione del giudice remittente non appare, infatti, convincente, in quanto non tiene adeguatamente conto dell'intero contesto normativo in cui la disposizione denunciata è inserita, considerando il quale essa si sottrae, invece, ad ogni possibile rilievo di costituzionalità in riferimento al parametro di cui all'art. 32 della Costituzione. Nell'esercizio dei suoi poteri il remittente era, dunque, pienamente in grado di utilizzare l'interpretazione maggiormente compatibile con i principi costituzionali.
- In tema, ricordate le sentenze n. 185/1998 e 188/2000.
- Sul dovere del giudice di verificare se la norma applicabile sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, menzionate, tra le molte, più recenti, le ordinanze n. 19/2003, n. 233/2002 e n. 116/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1998, n. 257, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe la somministrazione dei farmaci del "Multitrattamento Di Bella" a spese del Servizio sanitario nazionale neppure in casi in cui questi siano indispensabili e insostituibili. L'interpretazione del giudice remittente non appare, infatti, convincente, in quanto non tiene adeguatamente conto dell'intero contesto normativo in cui la disposizione denunciata è inserita, considerando il quale essa si sottrae, invece, ad ogni possibile rilievo di costituzionalità in riferimento al parametro di cui all'art. 32 della Costituzione. Nell'esercizio dei suoi poteri il remittente era, dunque, pienamente in grado di utilizzare l'interpretazione maggiormente compatibile con i principi costituzionali.
- In tema, ricordate le sentenze n. 185/1998 e 188/2000.
- Sul dovere del giudice di verificare se la norma applicabile sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, menzionate, tra le molte, più recenti, le ordinanze n. 19/2003, n. 233/2002 e n. 116/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
16/06/1998
n. 186
art. 1
co. 4
legge
30/07/1998
n. 257
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte