Ordinanza 280/2003 (ECLI:IT:COST:2003:280)
Massima numero 28103
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Riproposizione del ricorso già dichiarato inammissibile, per carente indicazione delle ragioni del conflitto - Inammissibilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Riproposizione del ricorso già dichiarato inammissibile, per carente indicazione delle ragioni del conflitto - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione riproposto dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati – e già dichiarato inammissibile per difetto del requisito di sufficiente specificazione delle ragioni del conflitto –, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio 1999 con la quale l'Assemblea parlamentare aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni di un componente della Camera dei deputati a carico del quale era stato instaurato un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Va, infatti, ribadito che non può essere consentita la riproposizione di un medesimo conflitto, alla quale osta l'esigenza costituzionale della conclusione del giudizio, una volta instaurato, in termini certi non rimessi alle parti confliggenti, non potendo ammettersi la protrazione 'ad libitum' di una situazione di conflittualità tra poteri che impedisca il ristabilimento della certezza e definitività di rapporti essenziale ai fini del regolare svolgimento delle funzioni costituzionali.
- V. specifico richiamo alla sentenza n. 116/2003 e alla ordinanza n. 214/2003.
- L'inammissibilità del precedente ricorso per conflitto, cui fa riferimento la presente sentenza, è stata dichiarata con sentenza n. 274/2001.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione riproposto dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati – e già dichiarato inammissibile per difetto del requisito di sufficiente specificazione delle ragioni del conflitto –, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio 1999 con la quale l'Assemblea parlamentare aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni di un componente della Camera dei deputati a carico del quale era stato instaurato un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Va, infatti, ribadito che non può essere consentita la riproposizione di un medesimo conflitto, alla quale osta l'esigenza costituzionale della conclusione del giudizio, una volta instaurato, in termini certi non rimessi alle parti confliggenti, non potendo ammettersi la protrazione 'ad libitum' di una situazione di conflittualità tra poteri che impedisca il ristabilimento della certezza e definitività di rapporti essenziale ai fini del regolare svolgimento delle funzioni costituzionali.
- V. specifico richiamo alla sentenza n. 116/2003 e alla ordinanza n. 214/2003.
- L'inammissibilità del precedente ricorso per conflitto, cui fa riferimento la presente sentenza, è stata dichiarata con sentenza n. 274/2001.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
11/02/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37