Ordinanza 282/2003 (ECLI:IT:COST:2003:282)
Massima numero 28104
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/07/2003; Decisione del
08/07/2003
Deposito del 24/07/2003; Pubblicazione in G. U. 30/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del parlamento, per reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di taranto - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del parlamento, per reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di taranto - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha ritenuto comprese nella immunità garantita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione le dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da un proprio membro e fatte oggetto di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare. Sussiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale: dal punto di vista soggettivo, in quanto sia il Tribunale di Taranto sia la Camera dei deputati sono entrambi legittimati a sollevare conflitto e ad esserne parte; e dal punto di vista oggettivo, in quanto si denuncia la lesione della sfera costituzionalmente garantita al ricorrente, in conseguenza della deliberazione, ritenuta illegittima, che ha considerato insindacabili le dichiarazioni del parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha ritenuto comprese nella immunità garantita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione le dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da un proprio membro e fatte oggetto di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare. Sussiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale: dal punto di vista soggettivo, in quanto sia il Tribunale di Taranto sia la Camera dei deputati sono entrambi legittimati a sollevare conflitto e ad esserne parte; e dal punto di vista oggettivo, in quanto si denuncia la lesione della sfera costituzionalmente garantita al ricorrente, in conseguenza della deliberazione, ritenuta illegittima, che ha considerato insindacabili le dichiarazioni del parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
13/02/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3