Sentenza 284/2003 (ECLI:IT:COST:2003:284)
Massima numero 27910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/07/2003;  Decisione del  10/07/2003
Deposito del 30/07/2003; Pubblicazione in G. U. 06/08/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Limitazione del diritto ai soli casi in cui la carcerazione patita derivi da un ordine di esecuzione originariamente illegittimo e non anche nei casi in cui essa dipenda dalla mancata revoca, per un fatto sopravvenuto, di un ordine pur inizialmente legittimo - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 314 del codice di procedura penale – censurato nella parte in cui limita la possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione esclusivamente in relazione alla custodia cautelare eventualmente sofferta dagli istanti ingiustamente (e nei casi in cui la carcerazione sia conseguenza di un ordine di carcerazione emesso illegittimamente) e non anche in relazione alle ipotesi di istanti che abbiano subito l'ingiusta detenzione in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo ma che, per un fatto sopravvenuto alla sua emissione, andava revocato – la circostanza che, nel momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione, la sussistenza di fatti che lo proibivano o che avrebbero dovuto indurre alla riduzione della pena da scontare fosse ignota. Il diritto alla riparazione della ingiusta detenzione è, infatti, esteso, a seguito della sentenza n. 310 del 1996, anche alle ipotesi di detenzione subita sulla base di un ordine di esecuzione erroneo, essendo il giudice della riparazione tenuto a verificare soltanto, con valutazione 'ex post', se la pena indicata nell'ordine di esecuzione non fosse già stata espiata, in tutto o in parte, per lo stesso fatto, all'estero, e ciò proprio perché in tale caso quella pena, sin dall'inizio, non poteva essere posta in esecuzione nella sua interezza. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 314  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte