Sentenza 285/2003 (ECLI:IT:COST:2003:285)
Massima numero 27918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/07/2003;  Decisione del  10/07/2003
Deposito del 30/07/2003; Pubblicazione in G. U. 06/08/2003
Massime associate alla pronuncia:  27919


Titolo
Previdenza e assistenza - Lavoratori edili licenziati - Trattamento speciale di disoccupazione - Requisito del lavoro effettivo per conseguirne il diritto - Divieto di computo dei periodi di assenza per infortunio sul lavoro - Ininfluenza nel caso di specie - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, al fine del riconoscimento del trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili nelle particolari circostanze ivi indicate, non include nel computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, previsto quale presupposto per il conseguimento della prestazione, i periodi di astensione dal lavoro per infortunio sul lavoro. L'esiguità, nel caso di specie, del periodo di assenza per infortunio sul lavoro, risultante dalla stessa ordinanza di rimessione, comporta, infatti, l'ininfluenza del suo computo al fine di verificare il requisito dei diciotto mesi di lavoro effettivo.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/1991  n. 223  art. 11  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte