Sentenza 285/2003 (ECLI:IT:COST:2003:285)
Massima numero 27919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/07/2003; Decisione del
10/07/2003
Deposito del 30/07/2003; Pubblicazione in G. U. 06/08/2003
Massime associate alla pronuncia:
27918
Titolo
Previdenza e assistenza - Lavoratori edili licenziati - Diritto al trattamento speciale di disoccupazione - Requisito del lavoro effettivo per il suo conseguimento - Divieto di computo dei periodi di astensione dal lavoro per malattia - Prospettata disparità di trattamento rispetto all’analogo requisito lavorativo previsto per l’indennità di mobilità - Disomogeneità dei termini a raffronto - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Lavoratori edili licenziati - Diritto al trattamento speciale di disoccupazione - Requisito del lavoro effettivo per il suo conseguimento - Divieto di computo dei periodi di astensione dal lavoro per malattia - Prospettata disparità di trattamento rispetto all’analogo requisito lavorativo previsto per l’indennità di mobilità - Disomogeneità dei termini a raffronto - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 – censurata nella parte in cui, al fine del riconoscimento del trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili nelle particolari circostanze ivi indicate, non include nel computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, previsto quale presupposto per il conseguimento della prestazione, i periodi di astensione dal lavoro per malattia – ha introdotto una disciplina speciale in favore di dipendenti di imprese edili localizzate in determinate aree, in crisi all'atto del completamento della realizzazione di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni. La specificità della prevista prestazione rende incomparabile detta disciplina con quella prevista per una prestazione a carattere generale come l'indennità di mobilità, per l'evidente disomogeneità dei termini del raffronto; e rende anche incongrua l'evocazione di quest'ultima ai fini della comparazione, tanto più che il risultato cui il rimettente aspira avrebbe l'effetto di attribuire all'espressione "lavoro effettivo" un significato diverso da quello che a suo avviso essa avrebbe nella norma assunta a 'tertium comparationis'. L'eventuale mancanza, del resto, dei requisiti previsti per l'ulteriore particolare trattamento di disoccupazione speciale, contemplato dalla norma impugnata, non lascia il lavoratore sfornito della tutela generale contro la disoccupazione, la cui idoneità e adeguatezza non sono poste in dubbio dal rimettente. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La norma di cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 – censurata nella parte in cui, al fine del riconoscimento del trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili nelle particolari circostanze ivi indicate, non include nel computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, previsto quale presupposto per il conseguimento della prestazione, i periodi di astensione dal lavoro per malattia – ha introdotto una disciplina speciale in favore di dipendenti di imprese edili localizzate in determinate aree, in crisi all'atto del completamento della realizzazione di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni. La specificità della prevista prestazione rende incomparabile detta disciplina con quella prevista per una prestazione a carattere generale come l'indennità di mobilità, per l'evidente disomogeneità dei termini del raffronto; e rende anche incongrua l'evocazione di quest'ultima ai fini della comparazione, tanto più che il risultato cui il rimettente aspira avrebbe l'effetto di attribuire all'espressione "lavoro effettivo" un significato diverso da quello che a suo avviso essa avrebbe nella norma assunta a 'tertium comparationis'. L'eventuale mancanza, del resto, dei requisiti previsti per l'ulteriore particolare trattamento di disoccupazione speciale, contemplato dalla norma impugnata, non lascia il lavoratore sfornito della tutela generale contro la disoccupazione, la cui idoneità e adeguatezza non sono poste in dubbio dal rimettente. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/1991
n. 223
art. 11
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte