Ordinanza 286/2003 (ECLI:IT:COST:2003:286)
Massima numero 27917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/07/2003; Decisione del
10/07/2003
Deposito del 30/07/2003; Pubblicazione in G. U. 06/08/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Spese processuali - Ipotesi di proscioglimento dell’imputato, per divieto di un secondo giudizio - Esclusione della condanna dello stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato - Prospettata violazione del principio di parità delle parti, del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Spese processuali - Ipotesi di proscioglimento dell’imputato, per divieto di un secondo giudizio - Esclusione della condanna dello stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato - Prospettata violazione del principio di parità delle parti, del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio. Esclusa, infatti, qualsiasi utile comparazione, quanto al regime delle spese, tra processo penale e altri processi – non esistendo un vincolo costituzionale alla identità dei diversi procedimenti – ed atteso, nel processo penale, l'ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell'azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra contrapposte istanze, entrambe espressive di valori costituzionali, non irragionevolmente bilanciate sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilità nell'esercizio dell'attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave: da un lato, l'esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza collettiva e, dall'altro, l'aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale a vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall'uso illegittimo di questa potestà.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio. Esclusa, infatti, qualsiasi utile comparazione, quanto al regime delle spese, tra processo penale e altri processi – non esistendo un vincolo costituzionale alla identità dei diversi procedimenti – ed atteso, nel processo penale, l'ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell'azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra contrapposte istanze, entrambe espressive di valori costituzionali, non irragionevolmente bilanciate sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilità nell'esercizio dell'attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave: da un lato, l'esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza collettiva e, dall'altro, l'aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale a vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall'uso illegittimo di questa potestà.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 529
co.
codice di procedura penale
n.
art. 649
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte