Ordinanza 287/2003 (ECLI:IT:COST:2003:287)
Massima numero 27920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  10/07/2003;  Decisione del  10/07/2003
Deposito del 30/07/2003; Pubblicazione in G. U. 06/08/2003
Massime associate alla pronuncia:  27921


Titolo
Difetto di rilevanza - Eccezione di inammissibilità della questione - Documentazione a sostegno dell’irrilevanza - Irrituale acquisizione - Reiezione.

Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La valutazione della irrilevanza della questione si fonda, infatti, su documentazione, non delibata dal giudice 'a quo', acquisita al di fuori delle forme previste, per il processo costituzionale, dalla legge n. 87 del 1953 e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1957  n. 87  art.   

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art.