Ordinanza 287/2003 (ECLI:IT:COST:2003:287)
Massima numero 27921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
10/07/2003; Decisione del
10/07/2003
Deposito del 30/07/2003; Pubblicazione in G. U. 06/08/2003
Massime associate alla pronuncia:
27920
Titolo
Procedimento penale - Indagini preliminari - Richiesta di specifici atti di indagine da parte dell’indagato - Omessa previsione di un generale obbligo del pubblico ministero di ottemperare alla richiesta, o di motivare l’eventuale rigetto della stessa, o ancora di sanzioni processuali in caso di mancato rispetto dell’obbligo di eseguire gli accertamenti richiesti - Prospettata disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Procedimento penale - Indagini preliminari - Richiesta di specifici atti di indagine da parte dell’indagato - Omessa previsione di un generale obbligo del pubblico ministero di ottemperare alla richiesta, o di motivare l’eventuale rigetto della stessa, o ancora di sanzioni processuali in caso di mancato rispetto dell’obbligo di eseguire gli accertamenti richiesti - Prospettata disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del pubblico ministero di compiere gli atti di indagini richiesti dall'indagato, alcun obbligo del pubblico ministero di provvedere con atto motivato in caso di rigetto della richiesta, alcun rimedio contro l'inerzia del pubblico ministero nonché la nullità del decreto di citazione a giudizio che sia nondimeno emesso. La previsione, al denunciato art. 415- bis, di un'ulteriore garanzia per l'indagato appare, infatti, modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di estensione della garanzia medesima; né l'interrogatorio, quale strumento di garanzia all'apice dell'indagine espletata, ha possibilità di comparazione alcuna con qualsivoglia atto di indagine richiesto dall'indagato. Il diritto di difesa, d'altra parte – garantito, oltre tutto, nella fase delle indagini preliminari, anche dalla parallela investigazione difensiva –, è conformato diversamente nelle varie fasi del processo, in ragione della differenza strutturale esistente tra la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell'esercizio dell'azione penale e l'attività di formazione della prova, propria della fase dibattimentale.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del pubblico ministero di compiere gli atti di indagini richiesti dall'indagato, alcun obbligo del pubblico ministero di provvedere con atto motivato in caso di rigetto della richiesta, alcun rimedio contro l'inerzia del pubblico ministero nonché la nullità del decreto di citazione a giudizio che sia nondimeno emesso. La previsione, al denunciato art. 415- bis, di un'ulteriore garanzia per l'indagato appare, infatti, modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di estensione della garanzia medesima; né l'interrogatorio, quale strumento di garanzia all'apice dell'indagine espletata, ha possibilità di comparazione alcuna con qualsivoglia atto di indagine richiesto dall'indagato. Il diritto di difesa, d'altra parte – garantito, oltre tutto, nella fase delle indagini preliminari, anche dalla parallela investigazione difensiva –, è conformato diversamente nelle varie fasi del processo, in ragione della differenza strutturale esistente tra la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell'esercizio dell'azione penale e l'attività di formazione della prova, propria della fase dibattimentale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 415
co. 3
codice di procedura penale
n.
art. 552
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte